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Con il nuovo decreto la garanzia sui beni di consumo si estendefino a due anni, infatti fino ad ora il termine entro cui denunciare un vizio di produzione era un anno.

Con il DECRETO LEGISLATIVO n.24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.57 dell'8 marzo 2002, intitolato "attuazione della direttiva 1999/44/Ce su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo", aumentano le tutele per quanto riguarda gli acquisti sul bene mobile.

La ratio delle disposizioni e' rappresentata dalla responsabilità del venditore finale e, a ritroso, anche dell'importatore e del produttore.

Con la nuova disciplina, che diventerà parzialmente operativa a partire dal 23 marzo 2002, si scrive il catalogo dei diritti e doveri del consumatore e del commerciante, integrando il codice civile con gli articoli 1519-bis e seguenti.

Tale nuova disciplina si aggiunge alle altre disposizioni di tutela del consumatore.

* Per soggetto tutelato si intende il consumatore, cioe' qualsiasi persona fisica che nei contratti agisca per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale.

* Per beni di consumo si intendono qualsiasi beni mobili, anche da assembleare.
   Sono da intendersi esclusi:
1) I beni oggetti di vendita all'asta;
                               2) L'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume o in quantita' delimitate;
                               3) L'energia elettrica.

* Per venditori si intendono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, per la propria attivita', utilizzino i contratti di vendita.

* Per produttori si intendono i fabbricanti di un bene di consumo o gli importatori del bene di consumo nel territorio della Unione Europea.

* Per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno del venditore o del produttore, di rimborsare, sostituire, riparare il bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.

Vediamo quali sono i diritti del consumatore:

Il venditore e' responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione del bene. Alternativamente, ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto in base all'uso che egli intenda fare del prodotto o se il rimedio alla difformità sia stato tardivo o abbia avuto strascichi a suo danno.

Nel caso di lievi difformità è possibile chiedere solo la riduzione del prezzo.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale egli ha acquistato il bene.

Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto qualora: 1) La riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; 2) Il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo; 3) La sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata gli ha arrecato notevoli inconvenienti.

TERMINI PER DENUNCIARE IL VIZIO:

Per prima cosa occorre dire che il venditore e' responsabile, anche a norma del 1519-quater, quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore, inoltre, decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.

L'azione, diretta a fare valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive, in ogni caso, in 26 mesi dalla consegna del bene.

Inoltre, il consumatore può anche avvalersi di una presunzione: infatti, se il difetto si manifestasse entro il sesto mese dalla consegna, salva prova contraria, questo è opponibile al venditore.

STATELLO LUCA GUGLIELMO

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